Con la circolare n. 104434 del 4 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Asti in merito alla possibilità di stipulare un contratto di rete tra imprese del settore agricolo.
La Direzione Generale del Registro delle Imprese analizzando la disciplina di riferimento, art. 36, comma 5 del DL 179, del 2012, secondo il quale “Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo”, senza fare menzione dell’attività prevalente dell’impresa, ma limitandosi a precisare il settore merceologico.
Pertanto, viene dedotto che un’impresa pur svolgendo “un’attività non direttamente di esercizio agricolo ma strumentale ed ancillare all’agricoltura, rientra nel settore agricolo e pertanto, nell’ambito soggettivo interessato dalla norma”.
Inoltre viene ribadito che, perché le imprese possano costituire o modificare il contratti di rete senza necessità di ricorrere all'atto pubblico (o scrittura autenticata) o alla redazione tramite utilizzo del modello standard, è necessaria la presenza di una o più associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e, che il contratto risulti firmato digitalmente da ciascuno dei contraenti.
LINK UTILI
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/contratti-rete-agricolo-2014.pdf